La contribuzione al Fondo ha periodicità mensile e si compone di 3 voci:
Le Società associate e gli iscritti versano al Fondo i contributi e le quote di TFR secondo le misure i termini stabiliti dalla legge e dagli accordi sindacali stipulati da ciascuna Società associata con le rispettive Organizzazioni Sindacali.
Quota Tfr | Contributo(1) | Periodicità dei versamenti | ||
Lavoratore(2) | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati |
100% | 1,50% | 3,25% | I contributi e il TFR sono versati con periodicità mensile |
Lavoratori già occupati dopo il 28.04.1993 (4) |
0-50%(3) | 1,50% | 3,25% |
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Salve particolari condizioni previste dagli accordi collettivi (vedi note successive) è la misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La misura di contribuzione può essere variata in senso incrementativo.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso
(4) Particolari percentuali di contribuzione sono previste per alcune categorie di dipendenti delle società associate, in funzione degli accordi di secondo livello di riferimento.
Esempio:
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE (es.) |
|
Euro 2.000 |
CONTRIBUTO INDIVIDUALE ORDINARIO |
(1,50%) |
Euro 30,00 |
CONTRIBUTO AZIENDALE |
(3,25%) |
Euro 65,00 |
QUOTA TFR
|
(6,91%)* |
Euro 138,20 |
CONTRIBUZIONE TOTALE MENSILE
|
(11,66%) |
Euro 233,20 |
È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei seguenti casi:
a) i lavoratori iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria alla data del 28 aprile 1993, già iscritti al Fondo al 1° gennaio 2007 che, entro il 30 giugno 2007 abbiano manifestato la volontà di mantenere presso il datore di lavoro la totalità o la parte residua del TFR maturando;
b) i lavoratori iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria alla data del 28 aprile 1993, non iscritti al Fondo al 1° gennaio 2007 che, entro sei mesi dalla data di assunzione, abbiano scelto di conferire al Fondo il TFR maturando in misura non inferiore al 50%, con la possibilità di incrementare successivamente tale quota.
Gli iscritti possono versare contributi volontari aggiuntivi a quelli ordinari; in tal caso essi dovranno comunicare tale decisione (così come la sospensione o la riduzione dei predetti contributi volontari aggiuntivi) al Fondo utilizzando l'apposita modulistica (Modulo versamento volontario).
I contributi alla previdenza complementare (iscritto e azienda) riducono la base imponibile del reddito da lavoro dipendente nel limite di deducibilità fiscale previsto dalla normativa, pari ad Euro 5.164,57 (o di Euro 7.746,86, se hai iniziato a lavorare dopo il 01/01/2007 nei 20 anni di partecipazione successivi al 5°). Questo calcolo è effettuato dall’azienda in automatico nel momento dell’elaborazione mensile del cedolino, considerando per ciascun mese i versamenti effettuati alla previdenza complementare.
La Sezione II del Fondo è alimentata attraverso: i proventi della gestione delle risorse patrimoniali e gli apporti straordinari a carico di Creval S.p.A. a copertura di eventuali disavanzi tecnici rilevati in sede di valutazione attuariale. Il Fondo provvede, nei limiti delle normative vigenti, al mantenimento della riserva della Sezione II ad un livello adeguato per le prestazioni da erogare determinato ogni anno sulla base di un apposito bilancio tecnico. In caso di situazioni di squilibrio della Sezione II Creval S.p.A. provvede, in ottemperanza all’Accordo Fondi interni, a trasferire al Fondo medesimo le risorse necessarie all'assorbimento del deficit tecnico.
I costi amministrativi e di struttura per la gestione del Fondo sono a carico delle aziende associate, e pertanto non gravano sugli iscritti.
L'unico costo è la commissione pagata alle società che il Consiglio di Amministrazione avrà individuato per la gestione delle risorse e per l'erogazione delle rendite.
Per verificare il dettaglio dei costi commissionali consulta la Nota Informativa.
Se si è già iscritti ad un'altra forma di previdenza è possibile:
Se non ci si è iscritti a una forma di previdenza: il TFR maturato nel corso della precedente esperienza lavorativa (se maturato) è stato già liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.