Reclami

Reclami

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con deliberazione del 4 novembre 2010, ha emanato le Istruzioni per la trattazione dei reclami. Nel documento sono indicati i criteri e le modalità per l’identificazione e la gestione degli stessi.

In base all’art. 1, co. 1, punto d), le Istruzioni si applicano ai fondi preesistenti e quindi anche al Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese.

La COVIP ha evidenziato, sempre all’art. 1, comma 2, che per “reclamo” s’intende “una comunicazione scritta con la quale sono rappresentate (…) presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare; non si considerano reclami le comunicazioni non scritte (ad es. lamentele telefoniche) o aventi un oggetto diverso da quello indicato (ad es. mere richieste di informazioni)”.

Come specificato sulla Nota Informativa “Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’” del Fondo, inoltre, è opportuno indicare mediante la dicitura “reclamo”, la natura della comunicazione. La risposta è dovuta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo da parte del Fondo, che tiene altresì un apposito registro dei reclami pervenuti, contenente tutti i dati riepilogativi richiesti dalla Commissione.