Domande e risposteAdesione e contribuzione (Sezione I)

Adesione e contribuzione (Sezione I)

Come si fa ad iscriversi al Fondo Pensione di Gruppo?
Tramite la compilazione e la sottoscrizione della modulistica di adesione, che verrà consegnata all'atto dell'assunzione dal Servizio del Personale di riferimento. L'iscrizione è subordinata all'adesione esplicita del lavoratore ed è condizionata al versamento dei contributi da parte del lavoratore e al conferimento del TFR (o al conferimento del solo TFR per i dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore a 18 mesi).

È possibile effettuare un passaggio da una linea di investimento ad un'altra?
Sì, per gli iscritti alla Sezione I, mediante la procedura di switch on line, nella sezione Fondo Pensione in banc@perta. Nel sito del Fondo Pensione (www.crevalfondo.it) nella sezione Documenti e Circolari del Fondo è pubblicata la comunicazione che definisce le modalità per effettuare il cambio del comparto di investimento, con il relativo allegato esplicativo.

Quante volte si può effettuare il cambio del comparto di investimento (switch) e con quale decorrenza?
Per gli iscritti alla Sezione I, è possibile effettuare lo switch al massimo una volta all'anno trascorsi 12 mesi dall'ultimo cambio di comparto. Nel sito del Fondo Pensione (www.crevalfondo.it) nella sezione Documenti e Circolari del Fondo è pubblicata la comunicazione che definisce le modalità per effettuare il cambio del comparto di investimento.

A quanto ammontano le commissioni dello switch da un comparto di investimento all'altro?
Lo switch è gratuito.

È possibile versare un contributo al Fondo Pensione di Gruppo in aggiunta a quello ordinario? Come?
Sì, per gli iscritti alla Sezione I. Tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, gli iscritti possono scegliere di effettuare versamenti volontari in aggiunta a quelli ordinari, con decorrenza dal mese successivo a quello della compilazione del modulo.

In quale misura l'iscritto può versare i contributi volontari aggiuntivi?
I contributi volontari aggiuntivi possono essere versati in misura percentuale mensile, in cifra fissa mensile, oppure una volta l'anno nel mese di dicembre.

Che beneficio fiscale si può ottenere dal versamento di contributi al Fondo Pensione di Gruppo?
Gli iscritti alla Sezione I possono ottenere un beneficio fiscale massimo pari ad Euro 5.164,57. Infatti, i contributi versati dal lavoratore e i contributi versati dall'azienda sono interamente deducibili (fino a tale limite) dal reddito di lavoro dipendente. Non concorre al conteggio di tale limite il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Ci sono ulteriori agevolazioni per i lavoratori di prima occupazione?
Sì. A partire dal 1 gennaio 2007, in virtù della Finanziaria 2008, è possibile per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, limitatamente agli anni dal 6° al 26° di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo un importo massimo annuale pari ad Euro 7.746,86 (determinato come differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui). Ciò significa che tali lavoratori, dal 6° al 26° anno di iscrizione al Fondo Pensione, possono godere di un maggior beneficio fiscale da Euro 5.164,57 a Euro 7.746,86 per ogni anno, recuperando la deduzione di cui non hanno potuto beneficiare nei primi 5 anni di versamenti a causa della loro ridotta disponibilità economica.

L'iscrizione al fondo pensione comporta l'obbligo di destinare il TFR al fondo pensione stesso?
In generale, l'iscrizione al Fondo Pensione comporta l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei seguenti casi:

a) i dipendenti iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria (ad es.: INPS) alla data del 28 aprile 1993, già iscritti al Fondo al 1° gennaio 2007 che, entro il 30 giugno 2007, abbiano manifestato la volontà di mantenere presso il datore di lavoro il TFR maturando;

b) i dipendenti iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria (ad es.: INPS) alla data del 28 aprile 1993, non iscritti al Fondo al 1° gennaio 2007 che, entro sei mesi dalla data di assunzione, abbiano scelto di non conferire al Fondo integralmente il TFR maturando.

In quale misura il TFR è devoluto al Fondo Pensione per i c.d. "vecchi iscritti"?
Nel caso di lavoratori "vecchi iscritti", la quota di TFR da destinare al Fondo è quella conferita al Fondo Pensione di precedente appartenenza. Tale quota può comunque, in qualsiasi momento, essere aumentata fino al 100%, mediante compilazione dell’apposita modulistica presente sul sito internet del Fondo Pensione di Gruppo (www.crevalfondo.it).

In quale misura il TFR è devoluto al Fondo Pensione per i c.d. "nuovi iscritti non di prima occupazione"?
Nel caso di lavoratori nuovi iscritti non di prima occupazione, la normativa prevede l'integrale destinazione del TFR maturando oppure ad una quota pari al 50%. Questa quota può, in qualsiasi momento, essere aumentata fino al 100%, mediante compilazione dell'apposita modulistica presente sul sito internet del Fondo Pensione di Gruppo (www.crevalfondo.it).

In quale misura il TFR è devoluto al Fondo Pensione per i c.d. "nuovi iscritti di prima occupazione" o per i c.d. "vecchi iscritti" che abbiano riscattato la propria posizione?
Per i lavoratori nuovi iscritti di prima occupazione si prevede l'integrale destinazione del TFR al Fondo Pensione all'atto dell'iscrizione.